Direttiva Emissions Trading

Ricognizione delle autorizzazione ad emettere gas serra per gli impianti che rientrano nelle direttiva Emissions Trading e che, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 216 dell?aprile 2006, sono obbligati a richiedere l?autorizzazione al rilascio delle emissioni in atmosfera per poter operare legittimamente.
Nel luglio 2007 la Commissione Europea nell?ambito della [L=http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm] revisione della direttiva [EL] ha infatti stabilito che i [B]gestori degli impianti [EB]dovranno provvedere ad un [B]piano interno di monitoraggio delle emissioni [EB]che dovrà essere poi trasmesso, per approvazione, all?autorità nazionale competente. Pertanto, nel periodo 2008-2012, il monitoraggio delle emissioni di CO2 di ciascun impianto autorizzato sarà effettuato conformemente al piano di monitoraggio come approvato dal Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE.
La ricognizione ha attualmente [B]inventariato 1500 impianti esistenti e 8 nuovi entranti[EB]. Nella Banca dati [B]AGES - Autorizzazioni Gas a Effetto Serra[EB], per nuovi entranti si intendono tutti quegli impianti che esercitano una o più attività indicate nell'Allegato I della direttiva ETS e che hanno ottenuto un aggiornamento della loro autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti.
[B]Piano Nazionale Italiano[EB]
Per quanto riguarda l?Italia, ai primi di Marzo il Ministro dell?Ambiente ha presentato la nuova versione del Piano Nazionale di Allocazione (PNA) delle emissioni per il periodo 2008-2012, seconda fase dello schema Emissions Trading europeo. Il Piano, che dovrà essere valutato dalla Commissione Europea che stabilirà la sua coerenza con gli obiettivi di riduzione previsti dal protocollo dio Kyoto, è il documento con cui ogni Stato indica il limite massimo di emissioni di anidride carbonica derivanti dai settori rientranti dalla Direttiva Europea 2003/87/CE sull?Emissions Trading (produzione di energia, produzione e trasformazione di metalli ferrosi, industria dei prodotti minerari, produzione di carta e cartone).
Nel Piano lo stato assegna agli impianti che rientrano dell?Allegato I della Direttiva un numero di quote di European Emissions Allowances (EUA), dove ogni quota rappresenta una tonnellata di anidride carbonica. In Italia le emissioni degli impianti che rientrano nella direttiva [B]ETS rappresentano il 39% del totale delle emissioni nazionali[EB].
La [B]seconda versione del PNA [EB]è arrivata dopo un lungo periodo di consultazione tra il Ministero e le industrie italiane, la prima risaliva al dicembre 2006 ed era stata accettata con riserva dalla Commissione nel maggio 2007. In questa seconda versione la quantità totale di quote è stata ricalcolata in [B]201,63 milioni di tonnellate di CO2[EB], rispetto ai 209 milioni precedenti. Al settore termoelettrico i maggiori tagli, circa il 15% rispetto al primo Piano oltre ad un lieve decremento alla riserva per i nuovi entranti, a cui andranno 16,93 Mt. L?Italia ha confermato poi una modalità di assegnazione delle quote ai nuovi stabilimenti con il rilascio gratuito, una decisione che va in controtendenza rispetto agli orientamenti europei, che puntano ad un sistema oneroso basata sull? asta). Cala anche al quota dei crediti derivanti da meccanismi di progetto (CDM e JI) che possono essere utilizzati e che scendono dal 25% del totale al 15%, percentuale però che si differenzia nei vari settori: dal 7,5% dell?industria e della carta, al 19,3% del settore termoelettrico.