Vincoli e misure
VINCOLI
Il Protocollo definisce obiettivi di riduzione vincolanti per i paesi Annex 1 (i paesi industrializzati e ad economia in transizione), da realizzarsi nel periodo di adempimento 2008-2012. Come mostra la tabella, in realtà per alcuni paesi si parla di stabilizzazione delle emissioni o addirittura di possibili aumenti. Nessuna limitazione è prevista per i paesi in via di sviluppo in modo da non ostacolare il loro progresso socio-economico.
| UE |
- 8 %
|
| Giappone |
- 6 %
|
| USA |
- 7 %
|
| Russia, Ucraina, Nuova Zelanda |
0 %
|
| Norvegia |
+ 1 %
|
| Islanda |
+10%
|
Sebbene un obiettivo del 5% possa sembrare una riduzione limitata, considerato l'andamento crescente delle emissioni dei Paesi Annex 1, il rispetto del Protocollo porterà ad una riduzione effettiva delle emissioni tendenziali di circa il 15-20%.
L’Unione Europea ha ratificato il Protocollo in maniera congiunta, secondo quanto consente l’Art. 4. I paesi dell’Unione dovranno raggiungere un target comune di riduzione dell’8% rispetto ai livelli di emissione del 1990, pari a una riduzione di 336 milioni di tonnellate di CO2.
All’interno della UE, gli obiettivi dei singoli stati membri sono:
| Austria |
-13 %
|
Italia |
-6½ %
|
| Belgio |
-7½ %
|
Lussemburgo |
-28 %
|
| Danimarca |
-21 %
|
Olanda |
-6 %
|
| Finlandia |
0 %
|
Portogallo |
+27 %
|
| Francia |
0 %
|
Regno Unito |
-12½ %
|
| Germania |
-21 %
|
Svezia |
+4 %
|
| Grecia |
+25 %
|
Spagna |
+15 %
|
| Irlanda |
+13 %
|
Svezia |
+4 %
|
| Unione Europea |
-8 %
|
- |
-
|
MISURE
Per la riduzione delle emissioni il Protocollo prevede che i singoli Stati individuino provvedimenti domestici diretti a formulare, applicare e aggiornare i programmi nazionali nei settori individuati come prioritari dall’Allegato A.
Le azioni salienti dirette alla riduzione delle emissioni, sono:
- la promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori;
-
lo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;
-
la protezione ed estensione delle foreste per l'assorbimento dei carbonio;
-
la promozione dell'agricoltura sostenibile;
-
la limitazione e riduzione delle emissioni di metano provenienti dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori energetici;
-
le misure fiscali dirette a disincentivare le emissioni di gas serra (es. la carbon tax);
Oltre al controllo dei rilasci in atmosfera, ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra il Protocollo tiene anche conto dei cosiddetti assorbimenti di carbonio (sink). Le opere di gestione dei suoli e di forestazione (riforestazione e afforestazione) iniziate dopo il 1990, andranno contabilizzate ai fini del bilancio emissioni-assorbimento in modo che la riduzione delle emissioni in atmosfera sia intesa come riduzione delle “emissioni nette” (differenza tra quanto emesso dalle fonti e quanto assorbito dai sink).
Il Protocollo autorizza inoltre i Paesi industrializzati ad avvalersi dei cosiddetti meccanismi felssibili per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni o di computare i pozzi di assorbimento del carbonio nell’obiettivo di riduzione.

